Gianluca Pollini, Arquitectonica

Dal 1° dicembre 2022 al 4 aprile 2023, MIA Fair presenta nello spazio dedicato alla fotografia d’arte dell’Università Bocconi a Milano, la personale di Gianluca      Pollini (Bologna, 1960), dal titolo Arquitectonica, in collaborazione con la Galleria Forni di Bologna e la Galleria Arte in Salotto di Milano.

La mostra, nuovo appuntamento del progetto di collaborazione tra MIA Fair e BAG-Bocconi Art Gallery iniziato nel 2016,  in collaborazione con Galleria Forni e Arte in Salotto, documenta, attraverso 15 fotografie, la più recente ricerca dell’artista bolognese, dedicata all’architettura, in particolare a quella progettata da Aldo Rossi e a quella del Ventennio fascista in Italia.

Le opere di Pollini cercano di descrivere la stasi di luoghi eterni, carichi di mistero e simbologia, evidenziando il contrasto tra colori e linee e segnando il rapporto metafisico tra gli elementi geometrici.

Queste caratteristiche Pollini le ritrova negli edifici dell’EUR a Roma, progettati da Marcello Piacentini, ma anche nel paese di Tresigallo, a pochi chilometri da Ferrara, la cosiddetta “Città metafisica”, luogo utopico e ideale, sospesa in una dimensione tra geometria e sogno, o ancora nelle forme disegnate da Aldo Rossi, dal cimitero San Cataldo a Modena, al Centro direzionale Fontivegge a Perugia, allo Schützenquartier a Berlino, ad altre ancora.

Quelli di Pollini sono scatti diurni, dalle linee pulite, caratterizzati da contrasti netti e colori saturi che evocano profonde suggestioni fatte di luce. Pur utilizzando una macchina digitale, gli interventi di Pollini in post-produzione sono minimi; non manipola le immagini perché concepisce il risultato finale già in fase di ripresa, anche nelle condizioni più difficili.

Le sue fotografie sono sospensioni del tempo, lunghe quanto una frazione di secondo, nell’attesa di catturare il momento perfetto.

Come scrive Bruno Bandini nel volume che accompagna la rassegna (Pazzini Editore), “È Aldo Rossi che consente a Pollini di ridisegnare la trama nascosta dell’eredità del Moderno, di un razionalismo che affonda le proprie radici negli architetti della Rivoluzione francese, per arrivare a quelle tracce fondative della città che si riscontrano nelle piazze “metafisiche” di Giorgio de Chirico, così come nella progettazione urbanistica delle “città di fondazione” degli anni trenta”.

La mostra è uno degli appuntamenti che anticipa la XII edizione di MIA Fair – Milan Image Art Fair, in programma dal 23 al 26 marzo 2023, a SUPERSTUDIO MAXI a Milano (via Moncucco 35).

Gianluca Pollini. Note biografiche

Gianluca Pollini nasce nel 1960 a Bologna, dove vive e lavora.

Inizia a fotografare nel 1982 occupandosi di reportage naturalistico, con pubblicazioni su libri e prestigiose riviste, anche fotografiche.

Dal 1993 lavora prevalentemente con il medio formato, utilizzando il mezzo analogico in fase d ripresa e la stampa tradizionale su carta baritata ai sali d’argento o quella giclée ai pigmenti di carbone.

Inizia inoltre a sviluppare un forte interesse per le immagini paesaggistiche, la pellicola in bianco e nero e lo still life, dal cui studio nasce il libro “Fiori”, edito da Gente di Fotografia nel 2006.

Estende poi la sua ricerca all’architettura, iniziando ad utilizzare macchine digitali. Viene così alla luce il suo ultimo lavoro, “Arquitectonica”, un progetto fotografico che prende vita nel febbraio 2019 come riflessione sulla metafisica nell’architettura razionalista e neo-razionalista italiana.

Dal 1998 al 2008 il suo lavoro è stato rappresentato da Image Gallery di Daniela Facchinato. Dal 2010 collabora con la Galleria Forni di Bologna.

Informazioni

GIANLUCA POLLINI. Arquitectonica
Milano, Università Bocconi (via Sarfatti, 25)
1° dicembre – 4 aprile 2023

Orari: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 20.00; sabato, dalle 10.00 alle 18.00
Ingresso libero

Il progetto di un Condominio Moderno

Il Decreto Sblocca Italia è del 2014 ma i suoi effetti si stanno producendo ora. Ci sono dei cambiamenti nella progettazione di un condominio, qui proveremo a vedere cosa deve essere fatto e chi se ne deve occupare. La cosa riguarda tutti, a partire dagli inquilini (presenti e futuri) ma anche e soprattutto chi si deve occupare della progettazione. Un architetto deve puntare al meglio, in tutti i sensi, tenendo presente che gli obblighi di legge possono anche superati e non semplicemente soddisfatti.

Tipico condominio di Singapore

Il Decreto Sblocca Italia impone, per tutti gli edifici residenziali (condomini) di nuova costruzione con autorizzazione edilizia presentata dopo il 1° luglio 2015, la predisposizione dell’infrastruttura (cavedi, locali tecnici, collegamenti, etc..) indispensabile per equipaggiare l’edificio di una rete a fibre ottiche per la distribuzione di segnali TV, internet, fonia, dati e altri impianti elettronici quali: TVCC, citofoni o videocitofoni, rete Wi Fi condominiale, etc.. con eccezione dei sistemi domotici.

Progettazione degli impianti

Obbligo del progetto per tutti gli impianti.
Il progetto deve contenere almeno:
Al di sopra dei limiti dimensionali:

  • schemi di impianto
  • disegni planimetrici
  • relazione tecnica

Al di sotto dei limiti dimensionali:

  • schema di impianto
  • implicitamente la tipologia dei materiali impiegati (art. 7)

Al di sopra dei limiti dimensionali specificati, rimane l’obbligo della redazione del progetto da parte di un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.
Al di sotto dei limiti dimensionali specificati, il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Realizzazione ed installazione degli impianti

Gli impianti devono essere realizzati secondo la regola dell’arte.
Gli impianti realizzati in conformità alle norme CEI e UNI sono considerati a regola d’arte.

Chi realizza il progetto?

Cablaggio strutturato al sevizio dei Condomini

  • Se l’impianto elettrico condominiale ha una potenze impegnata superiore a 6 kW ► deve essere redatto un progetto da parte di un professionista
  • Se l’impianto elettrico condominiale alimenta un luogo con pericolo di esplosione (per esempio una centrale a gas) o un luogo MARCIO (per esempio un’autorimessa) ► deve essere redatto un progetto da parte di un professionista

In tutti gli altri casi non è obbligatorio il progetto del professionista

Cablaggio strutturato al sevizio di un’abitazione

  • Se l’impianto elettrico condominiale ha una potenze impegnata superiore a 6 kW ► deve essere redatto un progetto da parte di un professionista
  • Se l’abitazione ha una superficie superiore a 400 m2 ► deve essere redatto un progetto da parte di un professionista

In tutti gli altri casi non è obbligatorio il progetto del professionista

Cablaggio strutturato al sevizio di locali con altre destinazioni d’uso

  • Se l’impianto elettrico condominiale ha una potenze impegnata superiore a 6 kW ► deve essere redatto un progetto da parte di un professionista
  • Se il locale ha una superficie superiore a 200 m2 ► deve essere redatto un progetto da parte di un professionista
  • Se il locale (o altro locale alimentato dallo stesso impianto elettrico) è luogo con pericolo di esplosione, MARCIO o un ambiente medico ►deve essere redatto un progetto da parte di un professionista

Cosa deve produrre l’installatore?

L’installatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alle regole dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi cui è destinato l’edificio. Avendo in particolare:

  • rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da….
  • seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego (CEI EN 50173 e 50174).
  • installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (articoli 5 e 6).
  • controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

  • progetto ai sensi degli articoli 5 e 7.
  • relazione con tipologia dei materiali utilizzati.
  • schema di impianto realizzato.
  • riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti.
  • copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
  • attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati.

Allegato facoltativi:

  • certificazione dei punti di rete

La dichiarazione di conformità viene rilasciata solo dopo le opportune verifiche di funzionamento che, pur non essendo obbligatorie, è buona norma rilasciarle in quanto unico elemento di veridicità della corretta realizzazione.

E’ bene ricordare che il D.M. 37/08 vale per tutti gli impianti elettronici quali:

  • Allarme e anti intrusione
  • TVCC video sorveglianza
  • Impianti di antenna
  • Citofoni e video citofoni, etc..

quindi non solo per il cablaggio strutturato. Ovviamente, a seconda del caso, si farà riferimento a norme tecniche specifiche per ogni tipologia di impianto /sistema.

Sul sito di Micro Tek, azienda specializzata in cablaggi, è possibile trovare un approfondimento completo che prende in considerazione molte delle conseguenze previste dallo Sblocca Italia.

Image by xegxef from Pixabay

Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto

Quante e quali cose fa un architetto? Un numero sorprendentemente alto, tra le altre cose il professionista è spesso chiamato a svolgere il lavoro di perito che poco ha a che fare con l’architettura dell’immaginario collettivo, eppure non è certo un compito meno importante.

L’articolo del Codice di Procedura Civile, che viene qui di seguito riportato integralmente, descrive in maniera puntuale i compiti e gli accertamenti che il perito estimatore deve effettuare; le risultanze dell’indagine dovranno essere riportati nella perizia di stima a base utilizzata per la pubblicità d’asta nelle procedure esecutive.

“L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

  1. l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
  2. una sommaria descrizione del bene;
  3. lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
  4. l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
  5. l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;
  6. la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;
  7. in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’art. 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall’art. 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
  8. la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
  9. l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.

L’esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all’art. 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

L’esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.

Le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l’esperto interviene all’udienza per rendere i chiarimenti.”

MONOSEMI – Cerimonie di sensazioni e altri procedimenti

Ak2deru monosemiIl giorno 28 Aprile 2015 alle 18.00 Interno 14_lo spazio dell’AIAC – Associazione Italiana di Architettura e Critica presenta “MONOSEMI – Cerimonie di sensazioni e altri procedimenti” di Ak2deru a cura di Piero Pala.

Tutti i dettagli della mostra su zerodelta.net